Canone Unico - Occupazione temporanea suolo pubblico - Proroga scadenze

Pubblicata il 03/05/2021

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Proroga scadenze Art. 30 - comma 1, Decreto Sostegni del 22 marzo 2021
 
  • I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. 
  • I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione TEMPORANEA  del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, sono esonerati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 dal pagamento del canone. 
  • Dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 le domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972.
  •  Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 per le attività di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 287/1991, quali:
  • a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
      b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese  quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonche' di  latte,  di  dolciumi, compresi i generi di  pasticceria  e  gelateria,  e  di  prodotti  di gastronomia 
          (bar, caffe',  gelaterie,  pasticcerie  ed  esercizi similari);
 
 c)  esercizi  di  cui  alle  lettere  a)  e   b),   in   cui   la somministrazione  di  alimenti  e   di   bevande   viene   effettuata congiuntamente ad attivita' di trattenimento  e  svago,  in  sale  da ballo, sale da  gioco, locali       notturni,  stabilimenti  balneari  ed esercizi similari;
 
la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale e paesaggistico, da parte dei soggetti di cui di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni purchè funzionali all’attività di cui all’art. 5 suindicato, non è subordinata ad alcuna autorizzazione di cui agli articoli 21 e 146 del codice, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
 
                                                                                                   
                                               

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