IMU - anno 2020

Pubblicata il 30/11/2020

Il comma 762 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, N. 160 ( Legge di Bilancio) (1) prevede che “in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019
I contribuenti effettuano il versamento dell’imposta in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta la facoltà per il contribuente di provvedere al versamento dell’imposta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
 
Si ricordano le aliquote in vigore nell’anno 2019
IMU Tabella (A)
FATTISPECIE Aliquota/detrazione Misura Aliquota/detrazione Misura
Aliquota ridotta abitazione principale classificata A/1, A/8 e A/9 0,36% 3,6 per mille
Aliquota ordinaria 0,88% 8,8 per mille
Terreni agricoli 0,76% 7,6 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale 0,76% 7,6 per mille
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. 917/1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili  di categoria C e D locati 0,80% 8,0 per mille
Detrazione per abitazione principale € 200,00 € 200,00
 
TASI Tabella (B)
aliquota immobili Cat. A e pertinenze destinate ad abitazione principale 1 per mille;
aliquota immobili Cat. A e pertinenze tenute a disposizione o locate 1 per mille;
aliquota aree edificabili 0,5 per mille;
aliquota fabbricati rurali strumentali 0,5 per mille
aliquota per tutti i restanti immobili 1 per mille
 

(1) Legge N. 160 del 27/12/2019
Comma 762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà' del    contribuente    provvedere    al    versamento    dell'imposta complessivamente   dovuta   in   un'unica   soluzione   annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
 

Si può effettuare il calcolo collegandosi al sito

https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php

Bisogna compilare i campi di seguito indicati:
Codice catastale comune: per Sant’Anna Arresi M209
Selezionare la categoria/tipologia dell’immobile nel menù a tendina
Indicare la rendita catastale dell’immobile
La percentuale di possesso
Il mese di inizio possesso e di fine possesso, da modificare solo per variazioni intervenute durante l’anno
Aliquota IMU per l’anno 2019  da rilevare nella tabella (A), e dipende dalla categoria e/o tipologia dell’immobile
Aliquta TASI per l’anno 2019 da rilevare nella tabella (B) e dipende categoria e/o tipoplogia dell’immobile
Una volta inseriti i dati la procedura calcola il’imposta e permette di scaricare e/o stampare il modello F24 per il pagamento
 

Con deliberazione di Consiglio Comunale sono state approvate le aliquote per l’anno 2020
                                      
                
 
Aliquota/Detrazione                                                                                Misura
 
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,46%
 
4,6 per mille
Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,05% 0,5 per mille
Aliquota Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 0,1% 1,00 per mille
Aliquota Terreni agricoli 0,86% 8,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale 0,98% 9,8 per mille
Aliquota ordinaria 0,98% 9,8 per mille
Aliquota Aree fabbricabili 0,93 9,3 per mille
Detrazione per abitazione principale € 200,00 € 200,00
 
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMU DA PARTE DEI SOGGETTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO
I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'imposta municipale propria (IMU), calcolata seguendo le disposizioni contenute nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.
Per le modalità di pagamento si rinvia a quanto chiarito dalla citata circolare al paragrafo 10.
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:
- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni sul quale accreditare l'importo dovuto;
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), codice IBAN IT02G0100003245348006108000 (solo per gli immobili categoria D);
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
1. il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza;
2. la sigla "IMU";
3. il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili;
4. i relativi codici tributo:
cod. 3918 per IMU altre abitazioni
cod. 3961 per TASI altre abitazioni (dal 2020 la TASI non è dovuta, la relativa aliquota è confluita nell'IMU)
5. l'annualità di riferimento;
6. l'indicazione "Acconto" o "Saldo" oppure "Prima rata", "Seconda rata" o "Saldo".
Il codice IBAN del COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI è il seguente:
codice BIC/SWIFT BPMOIT22XXX
codice IBAN IT96O0101586181000000015050

Allegati

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